IL SINDACO
O R D I N A
dal 14 aprile, fino al 3 maggio 2020
il mantenimento delle disposizioni già adottate con le precedenti ordinanze sindacali:
- Ordinanza del Sindaco n. 2 del 17 marzo 2020:
- È sospeso l’accesso dall’esterno da parte del pubblico a tutti gli uffici comunali e conseguentemente sono sospesi tutti gli orari di apertura e di ricevimento;
- In caso di comprovata urgenza e indifferibilità, potranno essere adottate, dal Responsabile del settore competente, le misure di ricevimento con l’utenza, in condizioni di sicurezza, per appuntamento;
- la chiusura ed il divieto di accesso ai parchi e giardini comunali anche non recintati;
- la chiusura dei Cimiteri di Gemmano, Onferno e Marazzano, fatta salva l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione delle salme;
- la chiusura della “Casina dell’acqua”;
- Ordinanze del Sindaco n. 3 del 22 marzo 2020 e 5 del 4 aprile 2020
- blocchi stradali, con interdizione totale alla circolazione sulle seguenti aree di circolazione individuate dalla Agenzia Regionale Sicurezza territoriale e Protezione Civile –Servizio Area Romagna – Ambito di Rimini, attuando la regolamentazione viaria a seguito riportata, con mantenimento in posa di tutta la segnaletica stradale necessaria, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza;
Sulla Via Cà Bernardo:
- semitransennatura con new jersey
- divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e polizia.
Sulla SP 32 dall’incrocio con Via Arcella fino al confine con le Marche:
- semitransennatura con new jersey
- divieto di transito eccetto mezzi di soccorso e polizia.
- la chiusura ed il divieto di accesso e la chiusura dei campetti polivalenti in Località Villa, al fine di evitare ogni forma di assembramento
ORDINA altresì
- a coloro che si sposteranno dall’abitazione di residenza, domicilio o dimora di autocertificare, a richiesta degli organi di vigilanza, le ragioni dello spostamento;
- il divieto di spostamento dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti a quarantena o a isolamento domiciliare, per tutto il periodo disposto dal Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio.
DISPONE
di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;