Relazione di fine Mandato

D.Lgs 6 settembre 2011, n. 149 – Art. 4
Relazione di fine mandato provinciale e comunale  

  1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unita’ economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato. 
 2. La relazione di fine mandato e’ sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito pressola Conferenzapermanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformita’ di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.
  3. Incaso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune entro il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del  citato Tavolo tecnico interistituzionale.
  4. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attivita’ normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
    a) sistema ed esiti dei controlli interni;
    b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
    c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
    d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche  evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;
    e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi,anche utilizzando come parametro di riferimento realta’ rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi;
    f) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.
  5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d’intesa conla Conferenza Stato- citta’ ed autonomie locali ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell’interno, di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonche’ una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
 6. Incaso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione della relazione di fine mandato, il presidente della provincia o il sindaco sono tenuti a darne notizia,  motivandone le ragioni nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente.

Note all’art. 4:
              Per il testo dell’art. 13 della legge n. 196 del  2009,  vedasi nelle Note all’art. 1.
               Si riporta il testo del comma primo dell’art. 2359 del Codice civile:
              “Art. 2359. Societa’ controllate e societa’ collegate
              Sono considerate societa’ controllate:
                1) le societa’ in cui un’altra societa’ dispone della  maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
                2) le societa’ in cui un’altra  societa’  dispone  di voti  sufficienti  per  esercitare  un’influenza  dominante  nell’assemblea ordinaria;
                3) le societa’ che sono sotto influenza dominante  di  un’altra  societa’  in  virtu’  di particolari vincoli  contrattuali con essa.”.

  RELAZIONE DI FINE MANDATO 2009/2013